Lunedì, 23 Giugno 2014 14:58

Lo statuto del comitato scientifico


Art. 1 - Si istituisce il Comitato Scientifico del Tarta Club Italia
Art. 2 - Composizione
Art. 3 - Rapporti con il TCI
Art. 4 - Funzioni e compiti
Art. 5 - Report attività


Art. 1 - Si istituisce il Comitato Scientifico del Tarta Club Italia

  1. Nel corso di questi anni molti di questi professionisti hanno contribuito allo sviluppo dell’associazione e hanno condotto diverse ricerche scientifiche avvalendosi del la collaborazione con il TCI.
  2. Si avverte oggi la necessità di formalizzare queste collaborazioni, basate sul reciproco scambio, istituendo uno specifico Comitato Scientifico del Tarta Club Italia.


Art. 2 - Composizione

  1. Il Comitato Scientifico rappresenta un organismo libero ed indipendente nel rispetto degli obblighi scientifici e deontologici delle categorie ed è composta da un commissario, da quattro consiglieri e altri membri.
  2. All’atto della sua costituzione le cariche sono provvisorie e pro tempore; è intenzione delle figure che attualmente ne fanno parte estendere il numero dei componenti istituendo un regolamento interno di rinnovo delle cariche.
  3. E’ a discrezione del Comitato Scientifico avvalersi di altri colleghi o di altro personale tecnico non facente parte del Comitato stesso per lo svolgimento della propria attività.

Art. 3 - Rapporti con il TCI

  1. Il parere del Comitato Scientifico è d’obbligo e vincolante su tutte le questioni riguardanti la biologia, l’etologia, la salute e il benessere degli animali trattate dal TCI. Spetta al direttivo del TCI informare il Comitato Scientifico delle iniziative sulle quali il Comitato risulta competente.
  2.  E’ facoltà del direttivo dell’associazione TCI rinunciare all’apporto del Comitato Scientifico; in tal caso è necessario darne motivazione formale per iscritto da includere nei verbali dell’associazione stessa.
  3.  Il Comitato Scientifico potrà anch’essa sciogliersi in qualunque momento dandone motivazione scritta al direttivo del TCI e, secondo le stesse modalità e condizioni, il Comitato Scientifico ha la facoltà di interrompere i rapporti con l’associazione Tarta Club Italia.
  4.  Il Comitato Scientifico comunica con il direttivo del TCI per iscritto e tramite il suo commissario o altro componente espressamente delegato.


Art. 4 - Funzioni e compiti

  1. Il Comitato Scientifico supervisiona, per le materie di competenza, i progetti di ricerca, l’attività scientifica e divulgativa promossi dal TCI.
  2. Esplica attività di vigilanza sanitaria nel corso di manifestazioni promosse dal TCI.
  3. Esprime un parere sulle strutture di ricovero, sulle campagne di adozione, sul recupero di animali rinvenuti, affidati da privati o in seguito a sequestro.
  4. Partecipa attivamente ai programmi di ricerca valutando i progetti proposti dal TCI garantendo, dove necessario, il benessere dei soggetti in seguito a qualsiasi manipolazione.
  5. E’ compito del Comitato Scientifico intrattenere i rapporti per conto del TCI con altre istituzioni, associazioni o realtà di carattere scientifico in ambito erpetologico.
  6. Oltre a questo il Comitato Scientifico ha la facoltà di proporre al direttivo del TCi iniziative di ricerca e di aggiornamento scientifico aventi per oggetto tutti gli aspetti naturalistici, di conservazione, etologici nonché riguardanti la salute e il benessere dei cheloni.

Art. 5 - Report attività

  1. Per ogni consulenza prestata il Comitato Scientifico è tenuto a presentare entro 30 giorni un rapporto scritto al direttivo dell’associazione; tale documento, rappresenta un atto pubblico e viene pubblicato sulla newsletter del TCI e archiviato in una apposita sezione sul sito web.
  2. A fine anno il Comitato Scientifico presenta entro il 20 gennaio dell’anno successivo un documento riassuntivo della sua attività.
Pubblicato in TCI
Mercoledì, 23 Aprile 2014 11:20

Lo statuto

 

 

TITOLO I

Denominazione sede

Art. 1

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, un’associazione riconosciuta che assume la denominazione di TARTA CLUB ITALIA.                                                                                    
L’associazione ha la sede legale in Cesenatico (FC), Via della Repubblica n°39/A e la sua durata è illimitata.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 2

L’associazione,  che opera nel territorio provinciale, nazionale, europeo e mondiale, persegue, attraverso lo svolgimento continuato delle sue attività, le seguenti finalità:                                       

- favorire la conservazione delle tartarughe sia in natura che in cattività;                                                                         

- divulgare la conoscenza delle specie, per un corretto allevamento;                                                                                        

- costituire un punto di riferimento per tutti coloro che amano le tartarughe:                                                                

- tenere informati i soci su novità, eventi, leggi, normative inerenti alla specie;                                                                   

- creare un codice etico che divida gli appassionati dagli speculatori;                                                                              

- bandire ogni pratica deleteria per tutti i generi di tartarughe e per la dignità dei loro proprietari;                              

- favorire l’adozione degli esemplari abbandonati o sequestrati.                                                                                              

Per il perseguimento dei fini istituzionali l’associazione si avvarrà prevalentemente dell’opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e, in caso di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,  anche ricorrendo a propri associati.

TITOLO III

Soci

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato.                                                                                                                                                                   
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.                                                                                    
E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.                                                                                                                                                                
La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo per mancato pagamento – nei termini previsti – degli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività, per recesso,  esclusione, per decesso,  nel caso di persona fisica, per messa in liquidazione e/o scioglimento, nel caso di persona giuridica.

Art. 4


Al fine di ottenere la qualifica di socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo,  indicando, per le persone fisiche, il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita,  unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi al presente statuto,  di osservare gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche,  la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro – tempore del soggetto che richiede l’adesione e dovrà riportare l’indicazione della denominazione/ragione sociale e della sede, nonché  l’attestazione di cui al periodo precedente.
In caso di ammissione a socio presentata da minorenne,  la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la podestà.
Quest’ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
E’ compito del Consiglio Direttivo,   ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati,   esaminare la richiesta di ammissione a socio.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa se non espresso parere negativo con giudizio motivato,  la richiesta si intenderà accettata e si perfezionerà con il versamento della quota associativa,somma richiesta unicamente al momento dell’ingresso nella base associativa.
Nel caso in cui la domanda venga respinta,  l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente.  Sul ricorso si pronuncerà,  in via definitiva,  l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 5


La  qualifica di socio da diritto:                                                                                                                                                                      
-  a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;                                                                                                               
-  a partecipare alla vita associativa,  esprimendo il proprio voto,  per i soci maggiori di età ed i soci persone giuridiche,  in tutte le sedi deputate,   in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione:                                                            
- a godere dell’elettorato attivo e passivo.                                                                                                                                               
I soci sono tenuti :                                                                                                                                                                                      
-  all’osservanza dello Statuto,  degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;                                                                                                                                                                                                              
-  al pagamento della quota associativa richiesta per l’ingresso nella compagine associativa e degli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.

Art. 6

I soci sono tenuti a versare la quota associativa richiesta per l’ingresso nella compagine associativa e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.                                                                        
Dette ultime somme dovranno essere determinate annualmente,  per l’anno successivo,  con delibera del Consiglio Direttivo.                                                                                                                                                                              
La quota associativa  è intrasmissibile,  non rivalutabile e mai restituibile,   come anche gli eventuali contributi supplementari.                                                                                                                                                                               
Il mancato pagamento degli eventuali contributi supplementari nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio.

Recesso - Esclusione

Art. 7


La qualifica di socio si perde altresi per recesso, esclusione,  per decesso,  nel caso di persona fisica,  per messa in liquidazione  e/o scioglimento,  nel caso di persona giuridica.

Art. 8

Le dimissioni da socio – recesso – dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e sono operanti,  previa delibera del Consiglio stesso,  dall’iscrizione nell’Elenco Soci,  da effettuarsi con tempestività.                                                                                                
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:                                                                                            
a)  che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,  degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione:                                                                                                                            
b)  che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione:                                                                        
c)  che,  in qualunque modo,  arrechi danni gravi,  anche morali, all’Associazione.

Art. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera Raccomandata A. R. .                                                                                                                                                            
Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso,  entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A. R.,  da presentarsi al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci nella sua prima convocazione ordinaria.                                                                                                                                    
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nell’Elenco Soci.

TITLO IV

Risorse Economiche - Fondo Comune

Art. 10


L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento  e per lo svolgimento delle sue attività da :                                                                                                                                                                                              
a)  quote e contributi degli associati;                                                                                                                                  
b)  eredità, donazioni e legati ;                                                                                                                                               
c)  contributi dello Stato,  delle regioni,   di enti locali,  di istituzioni o di enti pubblici,  anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;                                                                         
d)  contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;                                                                                   
e)  entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;                                                                                                           
f)  proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,  anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,  artigianale o agricola,  svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;                                                                        
g)  erogazioni liberali degli associati e dei terzi;                                                                                                                 
h)  entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,  quali feste,  mostre e sottoscrizioni anche a premi;                                                                                                                                                   
i)  altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.  Il fondo comune,  costituito  - a titolo esemplificativo e non esaustivo  -  da avanzi di gestione,  fondi,  riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione,  non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.                                                                                                                                         
E’ fatto divieto di distribuire,  anche in modo indiretto o differito,  utili o avanzi di gestione,  nonché fondi ,  riserve o capitale,  salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.                                               
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art. 11

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno .  Il Consiglio Direttivo deve predisporre in tempo utile il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.   Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Art. 12


Sono organi dell’Associazione:                                                                                                                                                              
a)  l’Assemblea degli associati;                                                                                                                                                                             
b)  il Consiglio Direttivo;                                                                                                                                                                            
c)  il Presidente;                                                                                                                                                                                                                                                                                            
d)  il Collegio dei revisori dei Conti,  organo facoltativo.

Assemblee

Art. 13


L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.                                                                                                                                                      
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 14

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.          
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:                                                                                                                                 
a)  previa determinazione del numero dei componenti,  elezione del Consiglio Direttivo;                                                                        
b)  elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;                                                                                                        
c)  approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo;                                                                                                 
d)  approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;                                                                                                                              
e)  approvazione di eventuali Regolamenti;                                                                                                                                                                                                                
f)  deliberazione in merito ai ricorsi per esclusione dei soci;                                                                                                                    
g)  deliberazioni in merito alle azioni di responsabilità contro gli amministratori.

Art. 15

L’assemblea,  di norma,  è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Art. 16

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanze contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o ordinaria,  fax,  telegramma,  o sms,  contenete l’ordine del giorno,  il luogo (nella sede o altrove),  la data,  e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.                                                                                                      
L’assemblea si riunisce,  inoltre,  quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto,   con indicazione delle materie da trattare,  dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)  o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti dalla data della richiesta.                                                 
In prima convocazione,  l’assemblea,  sia ordinaria che straordinaria,  è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.                                                              
In seconda convocazione,  l’assemblea,  sia ordinaria che straordinaria,  è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.                                                                   
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati,  persone fisiche maggiori di età e persone giuridiche,   iscritti nell’Elenco Soci per l’anno in cui è convocata.   Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario ed in quelle che riguardano la responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo,   gli stessi non hanno diritto di voto.                                                                                                                                                               
Ogni socio può rappresentare in assemblea,  per mezzo di delega scritta,   non più di un associato.                                   
L’assemblea,  sia ordinaria che straordinaria,  delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione,   salvo che sullo scioglimento dell’associazione,  per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 17

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dalla persona designata dall’assemblea stessa.  
La nomina del segretario  è fatta dal Presidente dell’assemblea.                                                                                                           
Le deliberazioni dell’Assemblea  devono constare del verbale,  sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo


Art. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero compreso fra un minimo di 6 ad un massimo di 15 membri eletti fra gli associati;  per le persone fisiche,  questi debbono aver raggiunto ma maggiore età;  per le persone giuridiche assume la veste di consigliere il legale rappresentante  pro tempore dell’ente aderente;  il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.               
I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.                                                                                       
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente,  il vice Presidente,  il Segretario e il Tesoriere,  le cui funzioni,  degli ultimi due,  potranno essere svolte dalla medesima persona.                                                                                     
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,  oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.                                                                                                 
La convocazione è fatta a mezzo lettera o posta elettronica da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.  Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.                                                                    
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.  Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.      
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta,  pertanto,  fra l’altro a titolo esemplificativo,  al Consiglio:                                                                                                                                  
a)  curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;                                                                                                                                           
b)  redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo;                                                                                                  
c)  determinare la quota associativa annuale;                                                                                                                                             
d)  predisporre gli eventuali regolamenti interni;                                                                                                            
e)  stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;                                                                                                                                  
f)  deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;                                                                                                                        
g)  nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;                                                                                                                                                                 
h)  compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci,   ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;                                                     
i)  vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali coordinamento delle stesse.

Art. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive,  il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.                                                                                                                 
Le nomine effettuate nel corso del quadriennio,  previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva,  decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.                                                               
Nell’impossibilità di attuare tale modalità,  il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri,  quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 20

Il Presidente,  che viene eletto dal Consiglio Direttivo,  ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.                                                                                                                                                                                        
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri insieme almeno a due consiglieri,   chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.                                                                                                                                                 
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.                                       
In caso di dimissioni,  spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti,  organo facoltativo,  laddove e se nominato,  ha funzioni di controllo,   viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti,  anche scelti fra i non soci e resta in carica quattro anni.   Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione,  la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee,  senza diritto di voto,   ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo,  Collegio dei Revisori )  e dell’Elenco Soci,  deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.
Tali documenti sociali,  conservati presso la sede sociale,    devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione;   chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 

TITOLO VI

Scioglimento

Art. 23

Lo scioglimento dell’Associazione,  per qualunque causa,  deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole con almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.   In tal caso sarà nominato un liquidatore,  scelto anche fra i non soci,  che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere,  risultanti da una situazione patrimoniale,  predisposta dal Consiglio Direttivo,  alla data di assunzione della delibera di scioglimento.                                                                                          
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione,  delibererà,  sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,  comma 190,  della legge 23 dicmbre 1996,  n° 662,  e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in merito alla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo dell’Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe,  oppure a fini di pubblica utilità o di utilità sociale.  Fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

Art. 24

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione,  sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,  dando luogo ad arbitrato irrituale.                                                                               
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti;  in mancanza di accordo entra 30 giorni,  la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Norma Finale

Art. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto,   valgono,   le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni riconosciut

 

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